Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020/2024
Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020/2024, in vigore dal 28/09/2020 data di pubblicazione sul B.U.R.A. N. 146 Speciale, ha individuato i perimetri degli istituti faunistici previsti dalla L. 157/1992 e dalla L.R. 10/2004 ovvero:
Oasi di protezione (art. 15 L.R. 10/2004)
Aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica in cui la caccia è vietata.
Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) (art. 16 L.R. 10/2004)
Aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. In dette zone la caccia è vietata.
Aree Cinofile (A.C.) (art. 18 L.R. 10/2004)
Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, distinte delle due tipologie:
“A” situate in aree di pregio naturalistico, in cui la chiusura delle attività deve essere prevista dal 1 aprile al 1 settembre, per salvaguardare i periodi riproduttivi delle singole specie di mammiferi ed uccelli;
“B” aree di scarso interesse naturalistico, nelle quali le attività potranno essere condotte per tutto l’anno secondo il regolamento regionale delle AC.